Le differenze tra una piscina pubblica e una piscina privata e tutto quello che c’è da sapere per garantire la sicurezza

Nel 2006 è stata pubblicata la revisione della norma UNI 10637 che ha ispirato una legge specifica per le piscine.

Sulla base della loro destinazione le piscine si distinguono in varie categorie:

  • Piscine pubbliche: si intendono le tipologie di piscine di proprietà pubblica o privata che sono aperte al pubblico (piscine di proprietà comunale, piscine di proprietà privata ad uso pubblico, parchi acquatici di proprietà pubblica o privata);
  • Piscine condominiali: sono le piscine condominiali;
  • Piscine riabilitative: piscine ad uso speciale collocate all’interno di strutture di cure e riabilitazione;
  • Piscine private: piscine ad uso esclusivo di una singola unità immobiliare.

Negli ultimi anni la Puglia è diventata una delle mete più ambite da italiani e stranieri per le vacanze. Di conseguenza si è notevolmente accresciuta l’offerta di strutture ricettive sul territorio finalizzata a soddisfare una domanda sempre più crescente.

In base al loro utilizzo le piscine sono differenti a seconda dello scopo delle vasche: usate per fare il bagno o per nuotare, per relax, per usi termali o scopi agonistici:

  • Per nuotatori e di addestramento al nuoto;
  • Per tuffi ed attività subacquee;
  • Ricreative;
  • Per bambini;
  • Polifunzionali;
  • Ricreative attrezzate;
  • Per usi riabilitativi;
  • Per usi curativi e termali

In questo contesto è importante sapere bene cosa fare e conoscere la normativa di riferimento. Per farlo ci siamo rivolti all’avvocato Marta Ancona (Founder Ancona&Partners), esperta nel settore e di recente autrice di un interessante articolo sull’argomento.

Negli ultimi anni è divenuta ricorrente la locazione a ospiti e visitatori da parte dei privati delle proprie abitazioni, le cosiddette case vacanza concesse in locazione mediante contratti brevi, di durata non superiore a trenta giorni.

Teknopiscine è specializzata nella progettazione e realizzazione di piscine in Puglia, ed è capace di realizzare la tua vasca a seconda delle specifiche esigenze di una piscina pubblica o di una piscina privata.

Nelle case vacanza occorre il bagnino?

Occorre infatti chiedersi se il privato che intende affittare la sua villa con piscina, sia tenuto ad applicare o meno la “disciplina igienico sanitaria delle piscine ad uso natatorio” prevista dalla Legge Regionale n. 35 del 15 dicembre 2008 (LR 35/2008), che, tra gli altri adempimenti, richiede nel caso di piscine “fuori misura”, il rispetto di specifici obblighi di vigilanza quali la presenza di un bagnino.

Le prescrizioni relative alla gestione, al controllo e alla vigilanza previste dalla LR 35/2008 devono essere assolte solo nel caso in cui l’immobile sia adibito a struttura ricettiva, anche extralberghiera.

Cosa sono le piscine “fuori misura”?

La presenza di una piscina in una struttura ricettiva determina la necessità di confrontarsi con una serie di disposizioni che possono presentare una maggiore complessità pratica e interpretativa specialmente se siamo di fronte a una piscina di dimensioni superiori a 100 mq e/o di profondità superiore a 1,40 m, ovvero le cosiddette piscine fuori misura.

Le case vacanza sono strutture ricettive?

Resta da capire, quindi, se le case vacanza debbano essere annoverate o meno tra le strutture ricettive. Secondo la definizione contenuta nella Legge Regionale n. 11 dell’11 febbraio 1999 (LR 11/1999) le case vacanza sono ricomprese tra le strutture ricettive (extralberghiere) se gestite “in forma imprenditoriale e non occasionale, per l’affitto ai turisti”.

Ne deriva che, in linea generale, la locazione di una casa vacanza intestata ad una persona fisica e gestita in forma non imprenditoriale, non fa sorgere in capo al proprietario il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge Regionale per le strutture ricettive e, in particolare, la necessità di dotarsi di un bagnino in presenza di una piscina fuori misura. Diversamente, invece, è tenuto alla prescrizione del bagnino il privato che gestisce la villa professionalmente e in modo organizzato (requisito dell’imprenditorialità che si presume sussistere nel caso in cui la villa sia intestata ad una società commerciale).

I nostri consigli

Per tutelare maggiormente il proprietario dell’immobile, riteniamo in ogni caso consigliabile inserire, in sede di redazione del contratto

  • una clausola in cui vengono formalmente comunicate all’inquilino le dimensioni della piscina di pertinenza dell’immobile e la necessità di utilizzare particolari cautele per il suo utilizzo;
  • acquisire un preventivo parere da parte del Dipartimento di prevenzione della ASL di competenza sulla necessità o meno di dotarsi del bagnino;
  • in caso di accordi commerciali con strutture alberghiere, stabilire, tra le altre cose, anche i termini e le condizioni inerenti la gestione della piscina e la ripartizione delle responsabilità.

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Articolo scritto in collaborazione con Marta Ancona
Founder Ancona&Partners
Per approfondimenti su questi temi: info@anconapartners.com